Pace Fiscale: cos’è e come funziona

L’azzeramento dei debiti con il fisco versandone una minima parte, oggi è possibile!

La Pace Fiscale è una nuova misura per la regolarizzazione delle pendenze tributarie con l’Agenzia delle Entrate. Prevista per la Legge di Bilancio 2019,

che consente ai contribuenti di regolarizzare debiti su imposte o contributi non pagati.

Lo studio Quirino mette a disposizione dei propri clienti che hanno contenziosi aperti con l’Agenzia delle Entrate, un servizio di assistenza completa per poter accedere ai vantaggi previsti dalla nuova misura.

La definizione agevolata prevista dall’art. 1 del decreto fiscale consente al contribuente di definire i processi verbali di constatazione consegnati prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale, presentando un’apposita dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
La definizione è prevista solo per i verbali non ancora notificati o per i quali il contribuente non ha ricevuto un invito al contraddittorio.
Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2019; Entro la stessa data deve essere effettuato anche il versamento delle imposte autoliquidate, relative alle violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, al netto di sanzioni e interessi. La definizione si perfeziona pagando in un’unica soluzione l’intero importo o la prima rata del piano rateale, fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo alle scadenze previste dai commi 2 e 5 dell’articolo. Sulle rate successive alla prima, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, maturano interessi legali.

È possibile definire in modalità agevolata anche gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e gli atti di recupero notificati prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale, non impugnati e ancora impugnabili, pagando le imposte, al netto di sanzioni, interessi e accessori, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale (24 ottobre 2018) o, se più ampio, entro quello previsto per impugnare l’avviso di accertamento, che residua dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale. La definizione si perfeziona pagando il quantum dovuto in un’unica soluzione o versando la prima rata (di venti trimestrali al massimo) nei termini previsti.

L’art. 3 del decreto fiscale prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 si possano estinguere, mediante pagamento dilazionato, al netto di sanzioni e interessi.

È richiesto venga versato integralmente le somme:

affidate all’agente a titolo di capitale e interessi;

maturate in favore dell’agente a titolo di aggio e di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente potrà pagare: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
in diciotto rate, la prima e la seconda di importo pari al 10 per cento delle somme dovute ai fini della definizione con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2019, mentre le successive, tutte di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. In caso di pagamento rateale, a partire dal primo agosto 2019 sono dovuti interessi del 2%.

Il decreto fiscale consente ai contribuenti di definire anche controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, Cassazione compresa e anche dopo rinvio, su domanda dell’attore, tramite pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Per i ricorsi iscritti e pendenti è possibile definire la controversia pagando il 90% del valore della controversia; in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data di entrata in vigore decreto fiscale, le controversie possono invece definirsi tramite pagamento dei seguenti importi:
a) 40% valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado;
b) 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Se il ricorso del contribuente è accolto in parte o se si verifica l’ipotesi soccombenza ripartita l’importo del tributo, al netto di interessi sanzioni, è dovuto per intero sulla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte annullata. Le controversie pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, si possono definire pagando il 5% del valore della controversia. La definizione si perfeziona con la presentazione della relativa domanda (per ogni controversia autonoma) e con il versamento del totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Il pagamento rateale è previsto per importi superiori a 1000 euro, in 20 rate trimestrali, da pagarsi, per le rate successive alla prima entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno a decorrere dal 2019 a cui si applicano interessi legali.

I contribuenti, persone fisiche, che versano in una grave e comprovata difficoltà economica potranno beneficiare della possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti:
dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali e professionale Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Nel dettaglio, i soggetti interessati dovranno versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari:
al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;
al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

al 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro.
Per beneficiare del saldo e stralcio, il debitore dovrà inoltrare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, in conformità alle modalità che l’agente della riscossione individuerà e pubblicherà sul proprio sito internet in futuro.
Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019; il 20% con scadenza il 31 marzo 2020; il 15% con scadenza il 31 luglio 2020; il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.



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